I siti di coupon che vendono soggiorni in hotel sono responsabili dei disservizi e non possono scaricare interamente i risarcimenti sull’albergo.
Inoltre, nei casi peggiori, il Giudice può accordare al consumatore non solo il rimborso di quanto pagato, ma anche i danni da ‘vacanza rovinata’.
È il frutto di due importanti sentenze emesse quest’anno che in sostanza equiparano le società di coupon agli organizzatori di viaggi. Il giudice di pace di Napoli, con un recente atto (28288 del 2015) ha accordato 598 euro di risarcimento (98 euro di coupon e 500 euro come danni morali, a fronte di 1.000 richiesti) a una signora campana che per un anno non era riuscita a soggiornare in una struttura tra Capaccio e Paestum, sentendosi sempre rispondere che il resort era al completo, al punto che i due coupon erano poi scaduti.
Il giudice ha ritenuto colpevole la società venditrice, in quanto prestatore di servizio, per non aver adempiuto agli obblighi contrattuali (ai sensi dell’art.5 della Direttiva n.90/3I4/CEE) e non aver verificato la veridicità di quanto proposto. In questo caso l’intero risarcimento è stato a suo carico.
Ma non è una regola fissa. Una precedente sentenza (Giudice di Pace di Taranto, 1280/2015), presentata per un caso simile, ha invece accordato un rimborso di 298 euro da dividere tra albergatore e venditore. In questo atto, il Giudice ha stabilito che è vessatoria (ai sensi del Codice del Consumo, D.lgs 206/2005) la clausola di contratto del venditore che indica l’albergatore come responsabile della fruizione dell’offerta.
Due pronunciamenti destinati a far discutere e che modificheranno le regole del mercato.
Ma ancora poco noti, evidentemente. Il sito di Groupon, principale player di questo segmento, nelle condizioni di vendita (art. 5.5) scrive ancora: “Se avete un reclamo riguardo l’erogazione dell’offerta del commerciante, dovete attivarvi direttamente con il commerciante. Questo perché il commerciante e non Groupon è responsabile”.
Fonte TTG Italia