Aut aut di Aiav ad Astoi per eliminare definitivamente le commissioni applicate dai tour operator alle adv sui pagamenti con le carte di credito. Nella lettera inviata dal presidente dell’associazione italiana agenti di viaggi, Fulvio Avataneo, al presidente di Astoi, Nardo Filippetti, si chiarisce che «la relazione commerciale che lega il t.o., l’agente e il consumatore racchiude in sé un doppio rapporto contrattuale: quello di compravendita che sorge tra t.o. e consumatore e quello di intermediazione, che lega l’agenzia di viaggi a entrambi i contraenti. In particolare spetta all’adv comunicare al consumatore le scadenze relative ai pagamenti degli acconti e del saldo per l’acquisto del pacchetto turistico, incassare i versamenti e corrisponderli all’operatore».
Ora nei casi in cui il saldo del pacchetto turistico avviene in data vicina alla partenza, il t.o. è solito chiedere all’adv che il trasferimento di denaro a suo favore sia eseguito dall’agenzia tramite carta di credito. «Tale operazione, tuttavia – si legge nella missiva Aiav – non è priva di oneri per le agenzie, cui i tour operator addebitano per i pagamenti eseguiti (su loro imposizione) con carta di credito una commissione dell’1-1,5%. Commissione che l’agenzia deve necessariamente mantenere a proprio carico, non potendola addebitare al proprio cliente, in forza del cosiddetto divieto di surcharge».
«Il rischio per le adv di rifiutare al t.o. il pagamento con carta di credito, per evitare l’addebito delle commissioni prosegue l’associazione è spesso quello della cancellazione della pratica, con addebito di penali, del mancato invio dei documenti di viaggio o, nei casi più gravi, della chiusura dei codici di prenotazione da parte del t.o. La conseguenza economica del meccanismo di addebito delle commissioni per il pagamento con carta di credito rappresenta per le agenzie una sensibile quanto inaccettabile (perché ingiusta) riduzione del proprio margine di guadagno, che si attesta all’incirca su una perdita di fatturato del 10-15% annuo».
Alla luce di tutto questo, conclude l’Aiav, «riteniamo che spetti all’organizzatore indicare al consumatore, nelle proprie condizioni contrattuali – con la massima chiarezza – oltre ai termini di pagamento e a tutte le penali addebitabili per i diversi casi previsti, i maggiori costi eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento del saldo. Quanto sopra, al fine di ricondurre le spese di incasso con uno strumento di pagamento elettronico al ruolo di “penale per ritardato pagamento” o “maggiore costo per prenotazione tardiva” ma in ogni caso al ruolo di spese aventi la loro giustificazione nel rapporto contrattuale tour operator/consumatore e non in quello tour operator/agente di viaggi».
Fonte lagenziadiviaggi.it